Art. 1645 c.c. Codice Civile

Articolo 1645. Nel caso previsto dall’Articolo 1642, al termine del contratto l’affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualit, et e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualit o di quantit contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l’affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all’inizio dell’affitto l’affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altres la disposizione del terzo comma dell’Articolo 1640.

Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1645"