Art. 1642 c.c. Codice Civile

Articolo 1642. Qualora il bestiame consegnato all’affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualit, dell’et e del peso, anche se ne stata fatta stima, la propriet di esso rimane al locatore. Tuttavia l’affittuario pu disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.


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