Art. 1637 c.c. Codice Civile

Articolo 1637. L’affittuario pu, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

E’ nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l’affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.


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