Art. 1635 c.c. Codice Civile

Articolo 1635. Se, durante l’affitto convenuto per pi anni, almeno la met dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l’affittuario pu domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti.

Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione e determinata alla fine dell’affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice pu dispensare provvisoriamente l’affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta.

La riduzione non pu mai eccedere la met del fitto.

In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l’affittuario abbia conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.

Al perimento equiparata la mancata produzione dei frutti.


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