Art. 1623 c.c. Codice Civile

Articolo 1623. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento dell’autorit riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, pu essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento dell’autorit.


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