Articolo 1616. Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse pu recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente
Articolo 1616. Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse pu recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente
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