Art. 1611 c.c. Codice Civile

Articolo 1611. Se si tratta di casa occupata da pi inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio (1588), proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata (1589).

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non potuto cominciare nella sua abitazione.


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