Art. 1605 c.c. Codice Civile

Articolo 1605. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non pu opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si pu in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformit degli usi locali.

Se la liberazione o la cessione stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non stata trascritta (2643 n. 9, 2644), pu essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio gi trascorso, pu essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).


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