Art. 1592 c.c. Codice Civile

Articolo 1592. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennit per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se per vi stato il consenso del locatore, questi tenuto a pagare un’indennit corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennit, il valore dei miglioramenti pu compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.


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