Art. 1591 c.c. Codice Civile

Articolo 1591. Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).


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