Art. 1586 c.c. Codice Civile

Articolo 1586. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.

Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).


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