Art. 1585 c.c. Codice Civile

Articolo 1585. Il locatore tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolt di agire contro di essi in nome proprio (1168).


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