Articolo 158. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711)
Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.