Articolo 1578. Se al momento della consegna la cosa locata affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneit all’uso pattuito, il conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.