Art. 1577 c.c. Codice Civile

Articolo 1577. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore pu eseguirle direttamente, salvo rimborso, purch ne dia contemporaneamente avviso al locatore.


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