Articolo 1575. Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Articolo 1575. Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
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