Art. 1574 c.c. Codice Civile

Articolo 1574. Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s’intende convenuta:

1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;

2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unit di tempo a cui commisurata la pigione;

3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unit di tempo a cui commisurato il corrispettivo;

4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).


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