Art. 1564 c.c. Codice Civile

Articolo 1564. In caso d’inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra pu chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.


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