Articolo 1562. Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo pagato secondo le scadenze d’uso
Articolo 1562. Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo pagato secondo le scadenze d’uso
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