Articolo 1558. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc. Civ. 514, 671) finch non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non pu disporne fino a che non gli siano restituite.