Art. 1537 c.c. Codice Civile

Articolo 1537. Quando un determinato immobile (812) venduto con l’indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unit di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolt di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.


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