Art. 1527 c.c. Codice Civile

Articolo 1527. Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce (1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

1528 Pagamento del prezzo

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’articolo precedente.

Quando i documenti sono regolari, il compratore non pu rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualit e allo stato delle cose (1490), a meno che queste risultino gi dimostrate.


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