Art. 1526 c.c. Codice Civile

Articolo 1526. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno (1223).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennit, il giudice, secondo le circostanze, pu ridurre l’indennit convenuta (1384).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la propriet della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti (att. 176).


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