Art. 1524 c.c. Codice Civile

Articolo 1524. La riserva della propriet opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al pignoramento.

Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo superiore alle lire trentamila, la riserva della propriet opponibile anche al terzo acquirente, purch il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale collocata la macchina, e questa, quando acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).

Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri (2683 e seguenti).


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