Art. 1521 c.c. Codice Civile

Articolo 1521. La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e seguenti) che la cosa abbia le qualit pattuite o sia idonea all’uso a cui destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalit stabiliti dal contratto o dagli usi.


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