Art. 1513 c.c. Codice Civile

Articolo 1513. In caso di divergenza sulla qualit o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’Articolo 696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della parte interessata, pu ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della cosa stessa, nonch la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identit e lo stato.


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