Art. 1509 c.c. Codice Civile

Articolo 1509. Qualora il compratore abbia lasciato pi eredi, il diritto di riscatto si pu esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta tuttora indivisa.

Se l’eredit stata divisa e la cosa venduta stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non pu esercitarsi contro di lui che per la totalit.


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