Art. 1505 c.c. Codice Civile

Articolo 1505. Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purch abbiano data certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.


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