Art. 1500 c.c. Codice Civile

Articolo 1500. Il venditore pu riservarsi il diritto di riavere la propriet della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita nullo (1421 e seguenti) per l’eccedenza.


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