Articolo 1497. Quando la cosa venduta non ha le qualit promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purch il difetto di qualit ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’Articolo 1495 (att. 172).