Art. 1492 c.c. Codice Civile

Articolo 1492. Nei casi indicati dall’Articolo 1490 il compratore pu domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta irrevocabile quando fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non pu domandare che la riduzione del prezzo.


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