Art. 1490 c.c. Codice Civile

Articolo 1490. Il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).


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