Articolo 1487. contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altres pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. E’ nullo ogni patto contrario (1266).