Art. 1487 c.c. Codice Civile

Articolo 1487. contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altres pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. E’ nullo ogni patto contrario (1266).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1487"