Art. 1482 c.c. Codice Civile

Articolo 1482. Il compratore pu altres sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.

Egli pu inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non liberata, il contratto risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’Articolo 1479.

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non pu chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.


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