Art. 1481 c.c. Codice Civile

Articolo 1481. Il compratore pu sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi (948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119).

Il pagamento non pu essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.


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