Art. 1479 c.c. Codice Civile

Articolo 1479. Il compratore pu chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando l’ha concluso, ignorava che la cosa non era di propriet del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la propriet.

Salvo il disposto dell’Articolo 1223, il venditore tenuto a restituire all’acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa diminuita di valore o deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Il venditore inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie (att. 171).


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