Articolo 1471. Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, n direttamente n per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorit amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’Articolo 1395.
Nei primi due casi l’acquisto nullo (1421 e seguenti); negli altri annullabile (1441 e seguenti).