Art. 1471 c.c. Codice Civile

Articolo 1471. Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, n direttamente n per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorit amministrano beni altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’Articolo 1395.

Nei primi due casi l’acquisto nullo (1421 e seguenti); negli altri annullabile (1441 e seguenti).


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