Art. 1467 c.c. Codice Civile

Articolo 1467. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione pu domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’Articolo 1458 (att. 168).

La risoluzione non pu essere domandata se la sopravvenuta onerosit rientra nell’alea normale del contratto.

La parte contro la quale domandata la risoluzione pu evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (962, 1623, 1664, 1923).


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