Art. 1465 c.c. Codice Civile

Articolo 1465. Nei contratti che trasferiscono la propriet di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (1376), il perimento della cosa per una causa imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorch la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa stata individuata (1378).

L’acquirente in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossilit sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (1360).


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