Articolo 1460. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non pu rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede (1375).