Art. 1460 c.c. Codice Civile

Articolo 1460. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti pu rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

Tuttavia non pu rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto contrario alla buona fede (1375).


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