Art. 146 c.c. Codice Civile

Articolo 146. Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’Articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.


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