Art. 1457 c.c. Codice Civile

Articolo 1457. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni (2964).

In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non stata espressamente pattuita la risoluzione.


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