Articolo 1453. ei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro pu a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).
La risoluzione pu essere domandata anche quando il giudizio stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non pu pi chiedersi l’adempimento quando stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l’inadempiente non pu pi adempiere la propria obbligazione.