Art. 1447 c.c. Codice Civile

Articolo 1447. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessit, nota alla controparte, di salvare s o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045), pu essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, pu, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.


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