Articolo 1442. L’azione di annullamento si prescrive (2962) in cinque anni (428, 761, 775).
Quando l’annullabilit dipende da vizio del consenso o da incapacit legale (1425 e seguenti), il termine decorre dal giorno in cui cessata la violenza, stato scoperto l’errore o il dolo, cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione (429), ovvero il minore ha raggiunto la maggiore et (2).
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (428, 775, 1326).
L’annullabilit pu essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se prescritta l’azione per farla valere.