Art. 1425 c.c. Codice Civile

Articolo 1425. Il contratto annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti).

E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’Articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1425"