Art. 1415 c.c. Codice Civile

Articolo 1415. La simulazione (164) non pu essere opposta n dalle parti contraenti, n dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede (1147) hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione (2652).

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (1372, 1417).


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