Art. 1412 c.c. Codice Civile

Articolo 1412. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi pu revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria (587) e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca (1921).

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purch il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.


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