Art. 1411 c.c. Codice Civile

Articolo 1411. E’ valida la stipulazione a favore di un terzo (1875, 1920), qualora lo stipulante vi abbia interesse (1174).

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione.

Questa per pu essere revocata o modificata dallo stipulante, finch il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare (1920 e seguenti).

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volont delle parti o dalla natura del contratto.


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