Art. 1407 c.c. Codice Civile

Articolo 1407. Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione efficace nei suoi confronti dal momento in cui le stata notificata (Cod. Proc. Civ. 137) o in cui essa l’ha accettata (1264).

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale inserita la clausola “all’ordine” o altra equivalente, la girata (2009) del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.


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